Targhe estere, nuove regole 2022. Reve

Targhe straniene in Italia: viene abolita la vecchia normativa ed entra in vigore dal 21 Marzo l’obbligo di iscrizione al REVE (Registro Veicoli Esteri)

Per effetto delle recenti modifiche al Codice della Strada, tutti i veicoli con targa estera, guidati in Italia per più di 30 giorni (anche non continuativi) da soggetti residenti in Italia, dovranno essere iscritti al REVE, il pubblico Registro Veicoli Esteri, istituito presso il PRA.

Devono essere registrati nel REVE i veicoli con targa estera a fronte delle seguenti casistiche:

UTILIZZATORE residente in Italia (art. 93-bis, comma 2):
persone (fisiche o giuridiche) con residenza/sede in Italia, che utilizzano, a vario titolo (ad es. comodato, contratto di noleggio, leasing, usufrutto ecc.), veicoli intestati a persone (fisiche o giuridiche) con residenza/sede in uno Stato estero, per un periodo superiore a 30 giorni, anche non continuativi, nell’anno solare. L’utilizzo dovrà essere comprovato da un Titolo di data certa sul quale dovrà essere indicata anche la durata dell’utilizzo.
L’obbligo di iscrizione è a carico di chi utilizza il mezzo (utilizzatore), mentre il soggetto tenuto a chiedere la registrazione delle variazioni della disponibilità del mezzo, entro tre giorni, è il cedente il veicolo ad altro utilizzatore.

TRANSFRONTALIERO (art. 93-bis, comma 3):
veicoli, immatricolati all’estero, di proprietà di lavoratori cosiddetti “frontalieri“, ossia lavoratori subordinati che svolgono la loro attività lavorativa presso un’azienda con sede in uno Stato confinante o limitrofo, con l’Italia o lavoratori autonomi che hanno la sede della propria attività professionale presso uno Stato confinante o limitrofo.
La registrazione dovrà essere effettuata entro 60 giorni dalla data di acquisto della proprietà del veicolo.
L’obbligo di iscrizione è a carico dell’intestatario del mezzo (proprietario).

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LA NUOVA NORMATIVA 2022:

  • sono abrogati i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies,7-bis e 7-ter, dell’art. 93;
  • è introdotto il nuovo art. 93-bis;
  • è introdotto il nuovo comma 4-ter, dell’art. 94;
  • è sostituito l’art. 132;
  • è sostituito l’ultimo periodo del comma 1, dell’art. 196.

Come agisce la norma
Il nuovo articolo 93-bis, C.D.S.
Il nuovo articolo 93-bis sostituisce le abrogate disposizioni dell’articolo 93 (commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies,7-bis e 7-ter) con alcune importanti novità operative.
Tale nuova disposizione regolamenta le “Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero e condotti da residenti in Italia”.
In via generale, “gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero di proprietà di persona che abbia acquisito la residenza anagrafica in Italia sono ammessi a circolare sul territorio nazionale a condizione che entro tre mesi dall’acquisizione della residenza siano immatricolati secondo le disposizioni degli articoli 93 e 94”.
Si evidenzia immediatamente come sia stato abrogato il generale divieto, a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni, di circolare con un veicolo immatricolato all’estero.
Da evidenziare alcune diversità:

  • nella disposizione abrogata, il veicolo immatricolato all’estero poteva essere intestato a chiunque, sia che fosse residente in Italia o residente all’estero;
  • nella nuova disposizione, la regola vale solo per il caso in cui il proprietario del mezzo abbia acquisito la residenza anagrafica in Italia, ma non è più prevista l’acquisizione della residenza anagrafica in Italia da parte del conducente, per cui il conducente può essere, indifferentemente, residente o non residente in Italia.

Ulteriore novità è che, per circolare in Italiail veicolo deve essere nazionalizzato entro tre mesi dall’acquisizione della residenza del proprietario: per cui, nei primi tre mesi dall’acquisizione della residenza in Italia del proprietario, la circolazione del veicolo può continuare con le targhe e i documenti di circolazione stranieri; decorsi i tre mesi, il veicolo deve essere immatricolato in Italia.
Il comma 2, del nuovo art. 93-bis (come introdotto dall’art. 2 della L. 238/2021),  pone in in evidenza la figura del conducente del veicolo: infatti, a bordo degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi immatricolati in uno Stato estero, condotti sul territorio nazionale da soggetto avente residenza anagrafica in Italia non coincidente con l’intestatario del veicolo stesso, deve essere custodito un documento, sottoscritto con data certa dall’intestatario, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo.
Le situazioni che possono verificarsi sono di seguito riepilogate:

  • se a condurre il veicolo è il medesimo proprietario, la circolazione è libera; non è necessario alcun documento giustificativo;
  • se a condurre il veicolo è un soggetto non coincidente con il proprietario, e residente in Italia, è necessario avere un documento sottoscritto dal proprietario del veicolo, avente data certa, e dal quale risulti il motivo per cui il veicolo è nella disponibilità di soggetto diverso dal proprietario (comodato d’uso, locazione, leasing, ecc.) e la durata della disponibilità del veicolo in capo al suo conducente;
  • resta non disciplinato il caso di conducente non residente in Italia. In questo caso, si ritiene debba applicarsi la regola generale di cui al comma 1 del medesimo art. 93-bis, per cui la circolazione potrà avvenire senza alcun documento giustificativo, sempre che, entro tre mesi dall’acquisizione della residenza del proprietario, il mezzo sia immatricolato in Italia.

Art. 94, comma 4-ter
Quando la disponibilità del veicolo, da parte di persona fisica o giuridica residente o avente sede in Italia, supera un periodo di trenta giorni, anche non continuativi, nell’anno solare, il titolo e la durata della disponibilità devono essere registrati, a cura dell’utilizzatore, in apposito elenco del sistema informativo del P.R.A. di cui all’articolo 94, nuovo comma 4-ter.
Da evidenziare, immediatamente, che il comma 4-bis dell’articolo 94 prevede la presentazione della dichiarazione di utilizzabilità del veicolo nei confronti del “Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici” al fine dell’annotazione sulla carta di circolazione, nonché della registrazione nell’archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5, Codice della Strada, mentre il nuovo comma 4-ter prevede la comunicazione nei confronti del P.R.A.
Tale nuova disposizione stabilisce che nel sistema informativo del P.R.A. è formato ed aggiornato l’elenco dei veicoli immatricolati all’estero per i quali è richiesta la registrazione ai sensi del comma 2 dell’articolo 93-bis, secondo la medesima disciplina prevista per l’iscrizione dei veicoli ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 187. Tale elenco costituisce una base di dati disponibile per tutte le finalità previste dall’articolo 51, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre n. 157.
Precisazione importante è quella che stabilisce che l’elenco è pubblico.
Ogni successiva variazione della disponibilità del veicolo registrato deve essere annotata entro tre giorni a cura di chiunque cede la disponibilità del veicolo stesso.
In caso di trasferimento della residenza, o di sede se si tratta di persona giuridica, all’annotazione provvede chi ha la disponibilità del veicolo.
In mancanza di idoneo documento a bordo del veicolo, ovvero di registrazione nell’elenco di cui all’articolo 94, comma 4-ter, la disponibilità del veicolo si considera in capo al conducente e l’obbligo di registrazione deve essere assolto immediatamente dallo stesso.
Norma particolarmente importante è quella di cui all’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 93-bis: “ai veicoli immatricolati in uno Stato estero si applicano le medesime disposizioni previste dal presente codice per i veicoli immatricolati in Italia per tutto il tempo in cui risultano registrati nell’elenco dei veicoli di cui all’articolo 94, comma 4-ter”.
I suddetti veicoli, quindi, a titolo esemplificativo:

  • saranno soggetti a revisione periodica in Italia, secondo le tempistiche previste, per i veicoli immatricolati in Italia, dall’articolo 80, C.d.S.;
  • saranno soggetti alle disposizioni di cui agli articoli 71 e 72, C.d.S.

Lavoratori transfrontalieri
Ulteriore deroga alla regola generale di cui al comma 1, è prevista al comma 3, dell’articolo 93-bis: infatti tale disposizione applica le regole del comma 2 anche ai lavoratori subordinati o autonomi che esercitano un’attività professionale nel territorio di uno Stato limitrofo o confinante e che circolano con veicoli di loro proprietà ivi immatricolati.
Si tratta dei “lavoratori transfrontalieri”: tali soggetti hanno obbligo di registrazione entro sessanta giorni dall’acquisizione della proprietà del veicolo.
In questo specifico caso, i veicoli registrati possono essere condotti anche dai familiari conviventi dei predetti soggetti che hanno residenza in Italia.
Sarà importante, in questo caso, accertare l’effettiva attività lavorativa del proprietario del veicolo, che comunque, dovrà essere residente in Italia, e l’effettiva convivenza anagrafica dell’eventuale conducente/familiare del proprietario del veicolo.

Caratteristiche delle targhe
Le targhe dei veicoli immatricolati all’estero devono essere chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le modalità da stabilire nel regolamento. Tale norma riprende la disposizione dell’articolo 132, sia nella vecchia versione, sia in quella modificata; infatti, il comma 3, prescrive:
“3. Le targhe dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 devono essere chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le modalità da stabilire nel regolamento. Chiunque viola le disposizioni del presente comma è soggetto alle sanzioni di cui all’articolo 100, commi 11 e 15.
Si evidenzia come entrambe le disposizioni, articolo 93-bis, comma 4, e articolo 132, comma 3, siano immotivatamente identiche, e, in entrambi i casi, con identica sanzione: chiunque viola le suddette disposizioni in materia di targhe è soggetto alle sanzioni di cui all’articolo 100, commi 11 e 15, codice della strada:

  • sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87,00 a euro 344,0,
  • sanzione amministrativa accessoria:
    • del ritiro della targa non rispondente ai requisiti indicati; 
    • del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo è di tre mesi, salvo nei casi in cui tale sanzione accessoria è applicata a seguito del ritiro della targa. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI, codice della strada.

Esenzioni
Il comma 5, dell’articolo 93-bis, individua le esenzioni dalle disposizioni dei commi 1 e 2, così come era già previsto dall’abrogato articolo 93, comma 1-quinquies.
Possono, quindi, circolare liberamente, senza necessità di essere immatricolati in Italia entro tre mesi dall’acquisizione della residenza in Italia del proprietario, e senza essere accompagnati da apposito documento giustificativo, i veicoli appartenenti:

  1. ai cittadini residenti nel comune di Campione d’Italia;
  2. al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all’estero, di cui all’art. 1, comma 9, lett. a) e b), della legge 27.10.1988, n. 470;
  3. al personale delle Forze armate e di polizia in servizio all’estero presso organismi internazionali o basi militari;
  4. ai familiari conviventi all’estero con il personale di cui alle lettere b) e c);
  5. qualora il proprietario del veicolo, residente all’estero, sia presente a bordo.

Non si applica l’obbligo di essere accompagnati da documento giustificativonel caso di conducenti residenti in Italia da oltre sessanta giorni che si trovano alla guida di veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino e nella disponibilità di imprese aventi sede nel territorio sammarinese, con le quali sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuativa, che dovrà comunque sempre essere dimostrata in sede controllo di polizia stradale, da parte del conducente.


Le sanzioni previste dall’articolo 93-bis, C.d.S.
93-bis, comma 7
Dal punto di vista sanzionatorio, i commi 7 e seguenti prescrivono le disposizioni applicabili.
Il proprietario del veicolo che ne consente la circolazione in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 euro 1.600:

  • autoveicolo, motoveicolo e rimorchio immatricolato in uno Stato estero di proprietà di persona che abbia acquisito la residenza anagrafica in Italia ma non immatricolato in Italia entro tre mesi dall’acquisizione della residenza del proprietario;
  • autoveicolo, motoveicolo e rimorchio immatricolato in uno Stato estero di proprietà di persona che abbia acquisito la residenza anagrafica in Italia e che sia lavoratore subordinato o autonomo che esercita un’attività professionale nel territorio di uno Stato limitrofo o confinante condotto dal medesimo o da familiare convivente del medesimo residente in Italia che circola con veicolo non registrato entro sessanta giorni dall’acquisizione della proprietà del veicolo in apposito elenco del sistema informativo del P.R.A. di cui all’articolo 94, comma 4-ter.

L’organo accertatore:

  • ritira il documento di circolazione, dandone atto nel verbale di accertamento della violazione;
  • intima al proprietario di immatricolare il veicolo secondo le disposizioni degli articoli 93 e 94, ovvero, nei casi di cui al comma 3, di provvedere alla registrazione ai sensi del comma 2;
  • ordina altresì l’immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 213, con possibilità di affidamento del veicolo a favore del proprietario/conducente, se idoneo. Per cui dovrà redigersi apposito verbale di sequestro amministrativo del veicolo;
  • trasmette il documento di circolazione ritirato all’Ufficio della Motorizzazione Civile competente per territorio;
  • restituisce il veicolo all’avente diritto dopo la verifica dell’adempimento dell’intimazione, e quindi della immatricolazione del veicolo in Italia ovvero della registrazione nell’apposito elenco del sistema informativo del P.R.A.: tale verifica può essere effettuata dall’organo accertatore direttamente consultando le banche dati di motorizzazione e P.R.A. ovvero richiedendo all’interessato documentazione rilasciata dai suddetti enti attestante il compimento degli adempimenti.

In alternativa all’immatricolazione o alla registrazione in Italia, l’intestatario del documento di circolazione estero può chiedere all’organo accertatore di essere autorizzato a lasciare per la via più breve il territorio dello Stato e a condurre il veicolo oltre i transiti di confine: l’autorizzazione deve essere rilasciata direttamente dall’organo accertatore, e non dalla motorizzazione.

Qualora, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non sia immatricolato o registrato in Italia o, qualora autorizzato, lo stesso non sia condotto oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa.
Chiunque circola durante il periodo di sequestro amministrativo ovvero violando le prescrizioni imposte dall’autorizzazione rilasciata per condurre il veicolo oltre i transiti di confine è soggetto alle sanzioni di cui all’articolo 213, comma 8, codice della strada:

  • sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.984,00 a euro 7.937,00;
  • sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente;
  • l’organo di polizia dispone l’immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all’articolo 214-bis. Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l’erario.

93-bis, comma 8
L’articolo 93-bis, comma 8, prevede le sanzioni nel caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 2, primo periodo.
Il conducente residente in Italia, non intestatario di veicolo immatricolato all’estero, che circola con autoveicolo, motoveicolo o rimorchio, senza essere accompagnato da documento, sottoscritto con data certa dall’intestatario, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000.
Nel verbale di contestazione è imposto l’obbligo di esibizione del documento entro il termine di trenta giorni: trattasi di norma speciale rispetto alla disposizione dell’articolo 180, comma 8, Codice della Strada, per cui l’invito all’esibizione del documento dovrà essere riferita all’Ufficio da cui dipende l’agente accertatore.
Si tratta di norma speciale, anche in relazione all’applicazione della sanzione in caso di mancata esibizione: il medesimo comma 8, dell’articolo 93-bis, prevede l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 94, comma 3, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti. Pertanto, scaduto il trentesimo giorno dall’invito ad esibire, dal giorno successivo, entro 90 giorni dovrà essere notificata la sanzione per la mancata esibizione.
La circolazione non accompagnata dal documento di cui sopra prevede anche la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo secondo le disposizioni dell’articolo 214 in quanto compatibili ed è riconsegnato al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stato esibito il documento di cui al comma 2 o, comunque, decorsi sessanta giorni dall’accertamento della violazione.
Pertanto, il veicolo potrà essere affidato in custodia, secondo le disposizioni di cui all’articolo 214, Codice della Strada, anche al conducente che dovrà tenerlo in un luogo non soggetto a pubblico passaggio.
Il veicolo verrà restituito a seguito dell’esibizione del documento entro 30 giorni, oppure, comunque, a prescindere dall’esibizione del documento, decorsi 60 giorni dall’accertamento della violazione: si dovrà, in ogni caso, procedere a redazione di “fine fermo” e restituzione del documento di circolazione.

93-bis, comma 9
Il comma 9, dell’articolo 93-bis prevede le sanzioni per il caso di circolazione di veicolo immatricolato all’estero, la cui disponibilità a favore di persona fisica o giuridica residente o avente sede in Italia supera un periodo di trenta giorni, anche non continuativi, nell’anno solare, senza che il titolo e la durata della disponibilità siano registrati, a cura dell’utilizzatore, in apposito elenco del sistema informativo del P.R.A. di cui all’articolo 94, comma 4-ter, ovvero non siano state comunicate le successive variazioni di disponibilità o il trasferimento di residenza o di sede: per tali casi, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 712 a euro 3.558.
Il documento di circolazione è ritirato immediatamente dall’organo accertatore e restituito solo dopo l’adempimento delle prescrizioni non osservate. Del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione.
In caso di circolazione del veicolo durante il periodo in cui il documento di circolazione è ritirato si applicano le sanzioni di cui all’articolo 216, comma 6, codice della strada.


La circolazione di veicoli stranieri condotti da non residenti
Il nuovo art. 132
La riforma in commento prevede, anche la sostituzione dell’articolo 132, codice della strada, che era necessariamente coordinato che le disposizioni abrogate dei commi 1-bis e 1-ter, dell’articolo 93.
Già dalla modifica della rubrica della norma si comprendono le novità: la vecchia disposizione disciplinava la “Circolazione dei veicoli immatricolati negli Stati esteri”, mentre il nuovo articolo 132 è rubricato “Circolazione dei veicoli immatricolati in uno Stato estero condotti da non residenti in Italia”, specificando, quindi, che le sue regole si applicano per il caso di conducente non residente in Italia, rispetto alle disposizioni del nuovo articolo 93-bis, che invece si applicano ai conducenti residenti sul territorio nazionale: il nuovo articolo 132, infatti, esclude i casi di cui all’articolo 93-bis.
Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero e per i quali si sia già adempiuto alle formalità doganali o a quelle di cui all’articolo 53, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, se prescritte, sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno, in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine, in conformità alle Convenzioni internazionali ratificate dall’Italia.
Innanzitutto, si evidenzia come la regola generale sia rimasta identica: i veicoli immatricolati all’estero possono circolare in Italia per un anno al massimo, con i documenti e le targhe di immatricolazione straniere.
Il comma 2 prevede una specifica deroga alla regola generale per il caso dei veicoli immatricolati all’estero di proprietà del personale straniero o dei familiari conviventi, in servizio presso organismi o basi militari internazionali aventi sede in Italia, che, invece di un solo anno, sono ammessi a circolare per la durata del mandato, con i documenti di circolazione e le targhe di immatricolazione straniere.
Le targhe dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 devono essere chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le modalità da stabilire nel regolamento. Chiunque viola le disposizioni del presente comma è soggetto alle sanzioni di cui all’articolo 100, commi 11 e 15.
Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1, ossia la circolazione di veicolo immatricolato all’estero, condotto da soggetto non residente in Italia, che circola, con documenti e targhe straniere, oltre un anno, comporta l’interdizione all’accesso sul territorio nazionale.

Chi applica tale sanzione?

In attesa che il Ministero individui una specifica disposizione operativa vi possono essere due soluzioni:

  • provvedimento adottato dal Prefetto: per cui l’agente accertatore dovrà procedere a comunicazione della contestazione della violazione alla Prefettura territorialmente competente;
  • direttamente l’agente accertatore con intimazione sul verbale di accertamento della violazione, in analogia a quanto specificato dal comma 7, dell’articolo 93-bis, a cui si rinvia per l’applicazione delle sanzioni (tale soluzione si ritiene più affine alle disposizioni normative di riferimento).

Infatti, chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è soggetto alle sanzioni di cui al comma 7 dell’articolo 93-bis C.d.S., ovvero:

  • sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600;
  • ritiro immediato del documento di circolazione, per la trasmissione all’ufficio della Motorizzazione Civile competente per territorio;
  • intimazione al proprietario di immatricolare il veicolo secondo le disposizioni degli articoli 93 e 94;
  • sequestro amministrativo del veicolo con il quale viene ordinata l’immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 213;
  • restituzione del veicolo all’avente diritto dopo la verifica dell’adempimento dell’intimazione. In alternativa all’immatricolazione o alla registrazione in Italia, l’intestatario del documento di circolazione estero può chiedere all’organo accertatore di essere autorizzato a lasciare per la via più breve il territorio dello Stato e a condurre il veicolo oltre i transiti di confine.

Qualora, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non sia immatricolato o registrato in Italia o, qualora autorizzato, lo stesso non sia condotto oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa.
Chiunque circola durante il periodo di sequestro amministrativo ovvero violando le prescrizioni imposte dall’autorizzazione rilasciata per condurre il veicolo oltre i transiti di confine è soggetto alle sanzioni di cui all’articolo 213, comma 8, codice della strada.

La nuova responsabilità solidale
Art. 196, comma 1
Infine, la legge n. 238/2021, per il migliore coordinamento delle nuove disposizioni, modifica il comma 1, ultimo periodo, dell’articolo 196, C.d.S.
Anche tale norma era stata modificata nel 2018 per renderla omogena con le regole di cui all’articolo 93, commi 1-bis e 1-ter, Codice della Strada, oggi abrogate.
In particolare, la vecchia disposizione dell’articolo 196, comma 1, ultimo periodo, stabiliva, per le violazioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter, dell’articolo 93, la responsabilità solidale della persona residente in Italia che aveva, a qualunque titolo, la disponibilità del veicolo, se non provava che la circolazione del veicolo stesso fosse avvenuta contro la sua volontà.
La nuova disposizione, in vigore dal 1° febbraio 2022, stabilisce che per le violazioni di cui all’articolo 93-bis, codice della strada, la responsabilità solidale, da indicare sul verbale di accertamento e contestazione, è in capo alla persona residente in Italia che abbia a qualunque titolo la disponibilità del veicolo, risultante dal documento di cui al comma 2 del medesimo articolo 93-bis, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.

SCHEMA RIASSUNTIVO VEICOLI ESTERI CONDOTTI DA RESIDENTI ITALIANI

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