Immatricolazione veicoli extra-Ue, idoneità della documentazione doganale

Il versamento dell’Iva con modello di pagamento F24 deve essere effettuato soltanto in caso di acquisto di veicoli di provenienza UE. Per l’immatricolazione di veicoli provenienti da Stati extra-Ue l’importatore deve presentare all’ufficio provinciale della motorizzazione civile la certificazione doganale che attesta l’assolvimento dell’Iva. Questo quanto precisa l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 778 del 12 novembre 2021, che fa il punto sulle diverse modalità di effettuazione dei versamenti e di documentazione da presentare per i beni di provenienza Europea e per quelli di provenienza extra Europea, finalizzate a identificare, tramite la rilevazione delle informazioni di identificazione del veicolo, rispettivamente sul modello di pagamento F24 e sulla bolletta o certificato doganale, la corrispondenza univoca tra l’imposta e il veicolo cui la stessa si riferisce.

L’Agenzia, fornendo il consueto quadro normativo, ricorda, che, a proposito dell’importazione dei mezzi di trasporto oggetto dell’interpello, l’articolo 1 comma 10, del Dl n. 262/2006 recita che la loro immatricolazione “è subordinata alla presentazione della certificazione doganale attestante l’assolvimento dell’IVA e contenente il riferimento all’eventuale utilizzazione, da parte dell’importatore, della facoltà prevista dall’articolo 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nei limiti ivi stabiliti”.
Le Entrate confermano che la documentazione da produrre a dimostrazione dell’assolvimento degli adempimenti Iva è differenziata per i beni acquistati all’interno o all’esterno dell’Unione europea. In particolare, la presentazione del modello F24 con elementi identificativi (“F24 immatricolazione auto UE”) in relazione all’Iva assolta sulla prima cessione interna del bene, è prevista esclusivamente per gli acquisti intracomunitari di veicoli nuovi o usati (risoluzione n. 344/2008).

Diversa è la procedura per l’immatricolazione di veicoli di provenienza extra-Ue. In tal caso, è la documentazione doganale da considerare idonea alla univoca identificazione del veicolo e dell’Iva assolta al momento della sua importazione. I dati da presentare consistono nella bolletta doganale oppure, se questa è unica per più automezzi, il certificato doganale in bollo da dove risultino corrisposti i diritti di confine e, se indicati, fabbrica e tipo di veicolo, numero di telaio, stato d’uso, estremi della bolletta doganale e categoria del veicolo.

Il fine, sia per le operazioni intra che extra-Ue, è assicurare la corrispondenza univoca tra l’imposta versata e il bene a cui si riferisce.

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